Crisi sistemica e cambio di paradigma
Da qualche settimana leggo in giro allarmatissime segnalazioni, proteste e raccolte firme contro una legge europea che entrerà in vigore il prossimo aprile. Si tratta, a quel che si dice, di una legge che vieterà in pratica la commercializzazione di moltissime erbe medicinali e imporrà ad altre una costosissima certificazione, oltre che una coltivazione e produzione garantite ad un livello farmaceutico.
Volevo ovviamente saperne di più. Ma finora la mia ricerca è stata senza risultato: qualsiasi informazione sull'argomento proviene da siti "alternativi" o di attivisti. Ora, non che io abbia nulla contro tali siti che mi capita spesso di leggere ottenendone utili notizie. Ma chiunque abbia un po' di dimestichezza con la Rete sa che occorre sempre verificare, specialmente quando si descrive una legge con certi toni allarmistici. Stamattina ne parla anche il Corriere della Sera, raccontando che addirittura saranno vietate l'arnica, l'iperico e l'equiseto, tre tra le più usate (e più efficaci...) erbe officinali.
Qualche sito più specifico riferisce invece di restrizioni a medicine tradizionali di altri continenti, come l'ayurveda e l'unani indiana. Tutt'altra cosa che vietare la pomata all'arnica. Ma la maggior parte delle fonti titola "Vietata la vendita di erbe in Europa", "Le erbe spariranno", e altre improbabili affermazioni.
Prima di gridare al complotto delle case farmaceutiche, cosa che sono sempre prontissima a fare, vorrei insomma capirne di più. Ma non sono in grado di decifrare una legge, e neppure di comprendere le differenze tra la definizione di un'erba medicinale ed un'altra. La legge è questa, se qualcuno ha le capacità e la voglia di cimentarsi. Chiedo una mano, insomma. (Non sarà una cosa da giornalista seria, ma sempre più serio che scrivere "aiuto proibiscono la calendula" solo per sentito dire.)
Perché ciò che preannunciano i siti alternativi, se vero, è di una gravità inaudita: non solo per la follia di pretendere dai "semplici", usati da sempre, procedure di tipo farmaceutico; non solo per l'attentato alla libertà di scegliere come curarsi; ma anche per la sentenza di morte verso centinaia di piccole imprese che implicano tali complicati vincoli. Dobbiamo gridare al lupo e correre a firmare?
(Nell'immagine: la "piramide" dei vincoli imposti alle diverse tipologie di erbe. Cliccate per ingrandire.)
.
Gianni, sono sicurissimo d'aver raccolto solo prataioli e vesce della miglior qualità. Evidentemente, però, avvelenate da qualche sostanza che coi funghi non aveva niente a che fare. Raccolgo solo quei funghi dei quali conosco con ASSOLUTA CERTEZZA la natura, tanto che mi limito alla raccolta di pochissime specie lasciando sul campo la maggior parte dei funghi che incontro (tutti quelli che mi portano anche solo minimamente a dubitare).
@23:
Ho avuto l'onore di assistere ad alcune lezioni di un vecchetto fassano che ha passato la vita a raccogliere erbe. Grammatica italiana un po' improbabile, ma aveva tutta l'aria di sapere il fatto suo. Ci ha spiegato che di erbe velenosissime ce n'è a bizzeffe, spesso simili a erbe officinali in diversi stadi della crescita. Altre erbe hanno la brutta abitudine di crescere vicino a specie velenose, e dovendone utilizzare la radice, rischi di raccogliere insieme quella velenosa. Altre sono da raccogliere solo in certe stagioni, o certi stadi di fioritura.
Sui prataioli e le vescie di Puddu. Basta una ceppaia rimasta lì, sotterrata, e il prataiolo può essere tutt'altro. E di specie di vescie tossiche ne esistono a bizzeffe, soprattutto se non sono giovanissime. Non voglio mettere in dubbio la tua esperienza di raccoglitore di funghi, ma sicuro sicuro di non aver preso per sbaglio una vescia troppo matura?
Sulla direttiva on ne so nulla e non mi esprimo. Ma cominciamo ora a scoprire effetti collaterli di erbe, interazioni con altri farmaci (sì, perché quando il medico chede se pigliamo dei farmaci, le erbe van dichiarate, non sono "solo erbe"),
...ops...
chiaramente le prime righe del commento precedente non sono volontarie :D
p { margin-bottom: 0.21cm; }h1 { margin-bottom: 0.21cm; }h1.western { font-family: "Times New Roman",serif; }h1.cjk { font-family: "DejaVu Sans"; }h1.ctl { font-family: "Lohit Hindi"; } IN PRIMIS
La Normativa europea è distinta tra:
Direttiva = non è valida per come è nei singoli paesi: ogni stato realizza la propria legislazione CONFORMEMENTE a quanto riportato nella direttiva, praticamente c'è qualche margine di manovra.
Regolamento = il testo è quello punto e basta (...circa...), cosi si applica nei singoli stati.
Tanto per riepilogare: queste sono le normative citate e relativi link alle normative in ITA
(qualora preferiste altra lingua dovrebbe bastare la sostituzione di " IT " nel link con la simbologia voluta)
direttiva 2001/83/CE
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0083:IT:HTML
regolamento (CEE) n. 2309/93
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R2309:IT:HTML
direttiva 91/356/CEE
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0356:IT:HTML
Direttiva 2004/24/CE...
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0024:IT:HTML
...che è evidentemente la direttiva in questione (per fare ordine, dato che già l'ha segnalata Debora)
(qualora voleste cercare altre normative per semlificare rammento che potete usare questo strumento:
eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do )
POI...
...si segnala da più parti che pianta officinale non vuol dire medicinale tradizionale... già... solo che...
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92002E1613:IT:HTML
...pare proprio che i dubbi siano sovrani...o meglio... è evidente che non si vogliono registrare le piante (officinali) ma i medicinali che su queste si basano (...per ora non vogliono registrare le piante...)
IN OGNI CASO DOPO L'APPROVAZIONE DELLA NORMATIVA SOTTO RIPORTATA HANNO FATTO QUEST'ALTRA:
Direttiva 2004/24/CE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0027:IT:HTML
Direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 30/04/2004 pag. 0085 - 0090
Direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 31 marzo 2004
che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2001/83/CE(4) stabilisce che le domande di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale debbano essere corredate di un fascicolo contenente informazioni e documenti relativi in particolare ai risultati delle prove chimico-fisiche, biologiche, microbiologiche, farmacologiche, tossicologiche e delle sperimentazioni cliniche effettuate sul prodotto e comprovanti la sua qualità, sicurezza ed efficacia.
(2) Il richiedente, qualora possa dimostrare mediante un dettagliato riferimento alla letteratura scientifica pubblicata che il componente o i componenti del medicinale hanno un impiego medicinale ben noto e presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza, ai sensi della direttiva 2001/83/CE, non dovrebbe essere tenuto a fornire i risultati di prove precliniche o i risultati delle sperimentazioni cliniche.
(3) Nonostante una lunga tradizione d'uso, numerosi medicinali non rispondono ai requisiti relativi all'impiego medicinale ben noto né presentano una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza e non possono pertanto essere oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio. Per mantenere in commercio tali prodotti, gli Stati membri hanno adottato differenti procedure e disposizioni. Le differenze attualmente esistenti tra le disposizioni dei singoli Stati membri possono ostacolare gli scambi nel settore dei medicinali tradizionali all'interno della Comunità e comportare discriminazioni e distorsioni della concorrenza tra i fabbricanti di questi prodotti. Possono inoltre incidere sulla tutela della salute pubblica, poiché attualmente qualità, sicurezza ed efficacia non sono sempre garantite.
(4) Tenuto conto delle caratteristiche particolari di questi medicinali, in particolare della loro lunga tradizione, è auspicabile definire una procedura speciale semplificata per la registrazione di taluni medicinali tradizionali. È opportuno tuttavia che tale procedura semplificata sia usata solamente qualora non sia possibile ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/83/CE, in particolare per mancanza di un'adeguata letteratura scientifica in grado di dimostrare l'impiego medicinale ben noto, nonché una riconosciuta efficacia e un livello accettabile di sicurezza. Analogamente essa non dovrebbe applicarsi neppure ai medicinali omeopatici per i quali possa essere rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio o che possano essere registrati ai sensi della direttiva 2001/83/CE.
(5) La lunga tradizione di un determinato medicinale consente di ridurre la necessità di una sperimentazione clinica, se e in quanto l'efficacia del medicinale risulta verosimile in base all'esperienza e all'impiego nel lungo periodo. Non risultano necessarie prove precliniche qualora il medicinale, in base alle informazioni sul suo impiego tradizionale, dimostri di non essere nocivo nelle condizioni d'impiego indicate. Tuttavia, poiché neppure una lunga tradizione consente di escludere eventuali timori circa la sicurezza del prodotto, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di richiedere tutti i dati necessari per la valutazione della sicurezza. La qualità di un dato medicinale non è determinata dal suo impiego tradizionale. Pertanto non dovrebbero essere concesse deroghe all'obbligo di effettuare le necessarie prove chimico-fisiche, biologiche e microbiologiche. I prodotti dovrebbero soddisfare le norme di qualità contenute nelle monografie della farmacopea europea pertinenti o in quelle della farmacopea di uno Stato membro.
(6) La maggior parte dei medicinali che godono di una tradizione sufficientemente lunga e costante è formulata a partire da sostanze vegetali. Risulta pertanto opportuno limitare in un primo momento l'ambito d'applicazione delle disposizioni sulla registrazione semplificata ai medicinali vegetali tradizionali.
(7) La procedura di registrazione semplificata dovrebbe essere applicabile solo nei casi in cui il medicinale vegetale possa vantare un impiego medicinale nella Comunità sufficientemente lungo. L'impiego medicinale al di fuori della Comunità dovrebbe essere preso in considerazione solo se il medicinale è stato impiegato entro i confini della Comunità per un determinato periodo di tempo. Allorché le prove dell'impiego nella Comunità sono limitate è necessario valutare attentamente la validità e la rilevanza dell'impiego al di fuori della Comunità.
(8) Per facilitare ulteriormente la registrazione di taluni medicinali vegetali tradizionali e promuovere ulteriormente il processo di armonizzazione è opportuno prevedere la possibilità di redigere un elenco comunitario in cui figurino le sostanze vegetali che rispondono a determinati criteri, tra cui l'utilizzo in campo medicinale per un periodo sufficientemente lungo e pertanto esse siano considerate innocue nelle normali condizioni d'impiego.
(9) Tenuto conto delle specificità dei medicinali vegetali è opportuno creare un comitato dei medicinali vegetali presso l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali istituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio(5) (in seguito denominata "l'Agenzia"). Tale comitato dovrebbe svolgere compiti relativi alla registrazione semplificata e all'autorizzazione dei medicinali ai sensi della presente direttiva. Esso dovrebbe occuparsi in particolare della redazione di monografie comunitarie sulle erbe, utili ai fini della registrazione e dell'autorizzazione dei medicinali vegetali. Il comitato dovrebbe essere composto da esperti nel campo dei medicinali vegetali.
(10) È importante garantire un perfetto coordinamento tra il nuovo comitato e il comitato dei medicinali per uso umano già operante presso l'Agenzia.
(11) Al fine di promuovere l'armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero riconoscere le registrazioni di medicinali vegetali tradizionali rilasciate da un altro Stato membro sulla base di monografie comunitarie sulle erbe o di medicinali vegetali tradizionali che si compongono di sostanze, preparati o combinazioni di essi contenuti in un elenco che deve essere compilato. Per altri prodotti, gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto di tali registrazioni.
(12) La presente direttiva consente che nella Comunità i prodotti vegetali non medicinali rispondenti ai criteri della legislazione in materia di alimenti vengano disciplinati a norma di tale legislazione.
(13) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al capo relativo ai medicinali vegetali tradizionali, contenente una valutazione in merito alla possibilità di estendere la registrazione fondata sull'impiego tradizionale ad altre categorie di medicinali.
(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2001/83/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2001/83/CE è modificata come segue:
1) All'articolo 1 sono aggiunti i punti seguenti:
"29) medicinale vegetale tradizionale: medicinale vegetale che risponda ai requisiti di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1;
30) medicinale vegetale: ogni medicinale che contenga esclusivamente come principi attivi una o più sostanze vegetali o uno o più preparati vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad uno o più preparati vegetali;
31) sostanze vegetali: tutte le piante, le parti di piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, ma talvolta anche allo stato fresco. Sono altresì considerati sostanze vegetali taluni essudati non sottoposti ad un trattamento specifico. Le sostanze vegetali sono definite in modo preciso in base alla parte di pianta utilizzata e alla denominazione botanica secondo la denominazione binomiale (genere, specie, varietà e autore);
32) preparati vegetali: preparati ottenuti sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti quali estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento, purificazione, concentrazione o fermentazione. In tale definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate o polverizzate, tinture, estratti, oli essenziali, succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati."
2) Al titolo III è inserito il seguente capo:
"CAPO 2 bis
Disposizioni speciali relative ai medicinali vegetali tradizionali
Articolo 16 bis
1. È istituita una procedura di registrazione semplificata (in seguito denominata 'registrazione fondata sull'impiego tradizionale') per i medicinali vegetali che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) le indicazioni sono esclusivamente quelle appropriate per i medicinali vegetali tradizionali che, in virtù della loro composizione e del loro scopo, sono destinati ad essere utilizzati senza controllo medico per necessità di diagnosi, di una prescrizione o per il controllo del trattamento;
b) ne è prevista la somministrazione solo in una determinata concentrazione e posologia;
c) si tratta di un preparato per uso orale, esterno e/o inalatorio;
d) è trascorso il periodo di impiego tradizionale di cui all'articolo 16 quater, paragrafo 1, lettera c);
e) i dati relativi all'impiego tradizionale del medicinale sono sufficienti; in particolare, il prodotto ha dimostrato di non essere nocivo nelle condizioni d'uso indicate e i suoi effetti farmacologici o la sua efficacia risultano verosimili in base all'esperienza e all'impiego di lunga data.
2. Fatto salvo l'articolo 1, punto 30, la presenza nel medicinale vegetale di vitamine o minerali, per la sicurezza dei quali esistano prove ben documentate, non impedisce al prodotto di essere ammissibile alla registrazione ai sensi del paragrafo 1, a condizione che l'azione delle vitamine o dei minerali sia secondaria rispetto a quella dei principi attivi vegetali per quanto riguarda le indicazioni specifiche richieste.
3. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano, tuttavia, nei casi in cui le autorità competenti ritengano che un medicinale vegetale tradizionale soddisfi i criteri per l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 o per la registrazione in base all'articolo 14.
Articolo 16 ter
1. Il richiedente e il titolare della registrazione sono stabiliti nella Comunità.
2. Per la registrazione fondata sull'impiego tradizionale il richiedente presenta una domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato.
Articolo 16 quater
1. La domanda è corredata degli elementi specificati in prosieguo:
a) le informazioni e i documenti:
i) di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a h), lettera j) e lettera k);
ii) i risultati delle prove farmaceutiche di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera i), secondo trattino;
iii) il riassunto delle caratteristiche del prodotto privo dei dati di cui all'articolo 11, paragrafo 4;
iv) nel caso di associazioni di prodotti come quelle descritte nell'articolo 1, punto 30, o all'articolo 16 bis, paragrafo 2, le informazioni di cui all'articolo 16 bis, punto 1, lettera e), si riferiscono all'associazione di prodotti in quanto tale; qualora i singoli principi attivi non siano sufficientemente noti, i dati devono riferirsi anche a ciascun ingrediente attivo;
b) ogni autorizzazione o registrazione ottenuta dal richiedente in un altro Stato membro o in un paese terzo per l'immissione in commercio del medicinale e informazioni particolareggiate concernenti eventuali decisioni di rifiuto di un'autorizzazione o registrazione nella Comunità o in un paese terzo, con indicazione delle motivazioni alla base di ciascun rifiuto;
c) la documentazione bibliografica o le certificazioni di esperti comprovanti che il medicinale in questione o un prodotto corrispondente ha avuto un impiego medicinale per un periodo di almeno trent'anni anteriormente alla data di presentazione della domanda, di cui almeno 15 anni nella Comunità. Su richiesta dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di registrazione per impiego tradizionale, il comitato dei medicinali vegetali esprime un parere sull'adeguatezza della dimostrazione dell'uso di lunga data del medicinale in questione o del prodotto corrispondente. Lo Stato membro presenta la documentazione rilevante a sostegno della richiesta;
d) una rassegna bibliografica dei dati inerenti alla sicurezza unitamente alla relazione dell'esperto e, su ulteriore richiesta dell'autorità competente, i dati per la valutazione della sicurezza del medicinale in questione.
L'allegato I si applica per analogia alle informazioni e ai documenti di cui alla lettera a).
2. È considerato corrispondente un prodotto che, come indicato nel paragrafo 1, lettera c), contenga gli stessi principi attivi a prescindere dagli eccipienti utilizzati, abbia le stesse indicazioni o indicazioni analoghe, abbia una concentrazione e posologia equivalente e venga somministrato per la stessa via di somministrazione o per una via simile a quella del medicinale oggetto della richiesta.
3. Il requisito dell'impiego medicinale per un periodo di trent'anni, di cui al paragrafo 1, lettera c), si intende soddisfatto anche nel caso il cui il prodotto sia stato commercializzato in assenza di un'autorizzazione specifica. Si intende parimenti soddisfatto nel caso in cui durante tale periodo il numero o il quantitativo dei principi attivi del medicinale sia stato ridotto.
4. Qualora il prodotto sia stato impiegato nella Comunità da meno di 15 anni, ma risulta altrimenti ammissibile alla registrazione semplificata, lo Stato membro in cui è stata presentata la richiesta di registrazione per impiego tradizionale consulta il comitato dei medicinali vegetali in merito al prodotto in questione. Lo Stato membro presenta la documentazione rilevante a sostegno della richiesta.
Il comitato esamina se gli altri criteri per una registrazione semplificata di cui all'articolo 16 bis sono pienamente soddisfatti. Se il comitato lo ritiene possibile, esso redige una monografia comunitaria sulle erbe secondo quanto stabilito nell'articolo 16 nonies, paragrafo 3, che sarà tenuta in considerazione dallo Stato membro allorché adotterà la decisione definitiva.
Articolo 16 quinquies
1. Fatto salvo l'articolo 16 nonies, paragrafo 1, il titolo III, capo 4, si applica per analogia alle registrazioni concesse ai sensi dell'articolo 16 bis, purché:
a) sia stata redatta una monografia comunitaria sulle erbe ai sensi dell'articolo 16 nonies, paragrafo 3; oppure
b) il medicinale vegetale sia costituito da sostanze vegetali, preparati vegetali o associazioni di prodotti figuranti nell'elenco di cui all'articolo 16 septies.
2. Per gli altri prodotti vegetali di cui all'articolo 16 bis, ciascuno Stato membro, nel valutare una domanda di registrazione fondata sull'impiego tradizionale, tiene in debita considerazione le registrazioni rilasciate da un altro Stato membro ai sensi del presente capo.
Articolo 16 sexies
1. La registrazione del prodotto fondata sull'impiego tradizionale è rifiutata qualora la domanda non sia conforme agli articoli 16 bis, 16 ter o 16 quater oppure qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:
a) la composizione qualitativa e/o quantitativa non corrisponde a quella dichiarata;
b) le indicazioni non sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 16 bis;
c) il prodotto potrebbe essere nocivo nelle normali condizioni d'impiego;
d) i dati sull'impiego tradizionale sono insufficienti, in particolare se gli effetti farmacologici o l'efficacia non sono verosimili in base all'esperienza e all'impiego di lunga data;
e) la qualità farmaceutica non è sufficientemente dimostrata.
2. Le autorità competenti degli Stati membri comunicano al richiedente, alla Commissione e a qualsiasi autorità competente che ne faccia richiesta le decisioni di rifiuto della registrazione fondata sull'impiego tradizionale nonché le motivazioni di tale rifiuto.
Articolo 16 septies
1. Un elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e associazioni di prodotti da usare nei medicinali vegetali tradizionali è stilato secondo la procedura di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Nell'elenco figura, per ogni singola sostanza vegetale, l'indicazione, la concentrazione specifica e la posologia, la via di somministrazione e qualunque altra informazione necessaria ai fini dell'uso sicuro della sostanza in questione quale medicinale tradizionale.
2. Se la domanda di registrazione del prodotto fondata sull'impiego tradizionale si riferisce ad una sostanza vegetale, ad un preparato vegetale o ad associazioni di prodotti che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1, non occorre fornire le informazioni di cui all'articolo 16 quater, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Non si applica l'articolo 16 sexies, paragrafo 1, lettere c) e d).
3. Se una sostanza vegetale, un preparato vegetale o associazione di prodotti vengono cancellati dall'elenco di cui al paragrafo 1, le registrazioni di medicinali vegetali contenenti tale sostanza rilasciate ai sensi del paragrafo 2 sono revocate, salvo nel caso in cui vengano presentati entro tre mesi le informazioni e i documenti di cui all'articolo 16 quater, paragrafo 1.
Articolo 16 octies
1. Alla registrazione fondata sull'impiego tradizionale concessa in forza del presente capo si applicano per analogia l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 12, l'articolo 17, paragrafo 1, gli articoli 19, 20, 23, 24, 25, gli articoli da 40 a 52, da 70 a 85, da 101 a 108, l'articolo 111, paragrafi 1 e 3, l'articolo 112, gli articoli 116, 117 e 118, gli articoli 122, 123, 125, l'articolo 126, secondo comma e l'articolo 127 della presente direttiva, nonché la direttiva 91/356/CEE della Commissione(6).
2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli da 54 a 65, l'etichettatura e il foglietto illustrativo recano inoltre una dicitura che precisi quanto segue:
a) il prodotto è un medicinale vegetale d'uso tradizionale da utilizzare per una o più indicazioni specifiche fondate esclusivamente sull'impiego di lunga data; e
b) l'utilizzatore dovrebbe consultare un medico o un operatore sanitario qualificato nel caso di persistenza dei sintomi durante l'impiego del medicinale in questione o qualora insorgano effetti collaterali negativi non riportati nel foglietto illustrativo.
Gli Stati membri possono esigere che l'etichettatura e il foglietto illustrativo indichino anche il tipo di impiego tradizionale cui si fa riferimento.
3. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli da 86 a 99, qualunque forma pubblicitaria di un medicinale registrato ai sensi del presente capo reca la seguente dicitura: medicinale vegetale tradizionale da utilizzare per una o più indicazioni specifiche fondate esclusivamente sull'impiego di lunga data.
Articolo 16 nonies
1. È istituito un comitato dei medicinali vegetali che fa capo all'Agenzia ed ha le seguenti competenze:
a) per quanto riguarda le registrazioni semplificate:
- svolgere i compiti di cui all'articolo 16 quater, paragrafi 1 e 4,
- svolgere i compiti di cui all'articolo 16 quinquies,
- preparare un progetto di elenco di sostanze vegetali, preparati vegetali e associazioni di prodotti di cui all'articolo 16 septies, paragrafo 1, e
- stilare monografie comunitarie relative ai medicinali vegetali tradizionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
b) per quanto riguarda le autorizzazioni dei medicinali vegetali, redigere monografie comunitarie sulle erbe relative ai medicinali vegetali di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
c) per quanto riguarda i rinvii all'Agenzia di cui al titolo III, capo 4, concernenti medicinali vegetali di cui all'articolo 16 bis, svolgere i compiti di cui all'articolo 32;
d) in caso di rinvii all'Agenzia relativi ad altri medicinali contenenti sostanze vegetali a norma del titolo III, capo 4, esprimere, se del caso, un parere sulla sostanza vegetale.
Il comitato dei medicinali vegetali svolge infine ogni altro compito ad esso conferito in virtù del diritto comunitario.
L'opportuno coordinamento con il comitato dei medicinali per uso umano è assicurato da una procedura che deve essere stabilita dal direttore esecutivo dell'Agenzia secondo quanto previsto dall'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2309/93.
2. Ciascuno Stato membro nomina, per un mandato di tre anni che può essere rinnovato, un membro del comitato dei medicinali vegetali e un suo supplente.
I supplenti rappresentano i membri e votano in loro assenza. I membri e i supplenti sono scelti sulla base delle loro funzioni e della loro esperienza nella valutazione dei medicinali vegetali e rappresentano le rispettive autorità nazionali competenti.
Il suddetto comitato può nominare per cooptazione non più di cinque membri supplementari scelti in funzione delle loro competenze scientifiche specifiche. Questi sono nominati per un periodo di tre anni che può essere rinnovato e non hanno supplenti.
Ai fini della cooptazione di tali membri il suddetto comitato individua le competenze scientifiche specifiche del o dei membri addizionali. I membri cooptati sono scelti tra esperti nominati dagli Stati membri o dall'Agenzia.
I membri di detto comitato possono essere accompagnati da esperti competenti in particolari settori scientifici o tecnici.
3. Il comitato dei medicinali vegetali redige monografie comunitarie sulle erbe relative ai medicinali vegetali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), punto ii), nonché ai medicinali vegetali tradizionali. Il suddetto comitato svolge altresì altri compiti ad esso incombenti in virtù delle disposizioni di cui al presente capo e di altre norme di diritto comunitario.
Nell'esaminare una domanda di registrazione gli Stati membri tengono conto delle monografie comunitarie sulle erbe di cui al presente paragrafo, una volta approvate. Qualora non sia ancora disponibile una monografia comunitaria sulle erbe, si può fare riferimento ad altre monografie, pubblicazioni o dati pertinenti.
Una volta adottate le nuove monografie comunitarie sulle erbe, il titolare della registrazione valuta se occorra modificare di conseguenza il fascicolo di registrazione. Il titolare della registrazione comunica le eventuali modifiche all'autorità competente dello Stato membro interessato.
Le monografie sulle erbe sono pubblicate.
4. Le disposizioni generali del regolamento (CEE) n. 2309/93 relativo al comitato dei medicinali per uso umano si applicano per analogia al comitato dei medicinali vegetali.
Articolo 16 decies
Entro 30 aprile 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente l'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.
Tale relazione contiene una valutazione in merito alla possibilità di estendere la registrazione fondata sull'impiego tradizionale ad altre categorie di medicinali."
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 30 ottobre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Ai medicinali vegetali tradizionali di cui all'articolo 1, già in commercio al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, le autorità competenti applicano le disposizioni della presente direttiva entro i primi sette anni dalla sua entrata in vigore.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 31 marzo 2004.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il presidente
D. Roche
(1) GU C 126 E del 28.5.2002, pag. 263.
(2) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 9.
(3) Parere del Parlamento europeo del 21 novembre 2002 (GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 222), posizione comune del Consiglio del 4 novembre 2003 (GU C 305 E del 16.12.2003, pag. 52), posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2004.
(4) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/63/CE della Commissione (GU L 159 del 27.6.2003, pag. 46).
(5) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1647/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 19).
(6) GU L 193 del 17.7.1991, pag. 30.
Saluti... (se gradito, magari analizzeremo anche la Drirettiva n26 dello stesso anno, e magari le leggi nazionali: perchè nel caso sono le leggi nazionali che contano, perchè di direttive trattiamo)
P.S.
Questa è la Direttiva 2001/83/CE con le modifiche sucessive (anche la Direttiva 2004/24/CE)
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0083:20090720:IT:PDF
al TITOLO II all'articolo 2 al punto 1
La presente direttiva si applica ai medicinali per uso umano destinati ad essere immessi in commercio negli Stati membri, preparati industrialmente o nella cui fabbricazione interviene un processo industriale.
al TITOLO II all'articolo 3 recita
La presente direttiva non si applica a quanto segue:
1) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (detti formula magistrale);
2) ai medicinali preparati in farmacia in base alle indicazioni di una farmacopea e destinato ad essere fornito direttamente ai pazienti che si servono in tale farmacia (detti formula officinale);
@ Logico. Non si tratta di una normativa protezionista per un motivo molto semplice: moltissime materie prime che servono a fare medicinali vegetali tradizionali europei e moltissimi ingredienti dell'erboristeria odierna vengono *già* dall'oriente. Per fare un esempio, quasi tutto il cardo mariano (pianta europeissima) in commercio ed usato anche in mangimistica veterinaria viene dalla Cina. In termini di import/export non cambierà nulla, se non che -e non è poco- i venditori cinesi e gli importatori europei dovranno offrire garanzie circa la purezza e la qualità dei loro ingredienti se questi vanno verso il canale farmaceutico.
Sicuramente la normativa dopo l'aprile 2011 renderà più difficile chiamare "farmaco" un prodotto della medicina tradizionale cinese o ayurvedica, perchè occorreranno più studi e quindi verso questi prodotti ci sarà de facto una chiusura. Certo è che le aziende interessate a farli passare avevano sette anni di tempo per usare la procedura semplificata...
@Debora
"Chiedo una mano, insomma. (Non sarà una cosa da giornalista seria, ma sempre più serio che scrivere "aiuto proibiscono la calendula" solo per sentito dire.)"
in questa frase c'e' tutto il valore dell'articolo, qui c'e' molto da imparare per chi ne ha voglia e riesce a non lasciarsi distrarre dal discorso sulle erbe.
grazie Debora :-)
Anch'io leggendo in giro non ci ho capito niente e diffido dei toni allarmistici, eppure il tema mi tocca da vicino. Alla fine faccio come ho sempre fatto, mi arrangio.
Un buon libro di erbe medicinali, magari con la supervisione di un esperto per iniziare, una passeggiata in montagna (non serve inerpicarsi) e torni con le erbe che ti servono (non esagerate!)
condivido abbastanza l'opinione del prof Bruni. Mi pare giusto valutare prioritariamente l'ottica del consumatore e della sicurezza. Insomma, se hanno effetti medicinali, non dovrebbero risultare "merci di libera vendita".
Immaginavo qualcun'altro manifestasse apertamente la mia stessa primissima reazione alla notizia: è una barriera elevata per evitare il dilagare di medicine a base di erbe cinesi?
#7 pirkoil ha detto:
"Ma chi è il primo esportatore mondiale di erbe medicinali....per caso la Cina?"
No, l'Afghanistan. E' un po' una monocultura.
E probabilmente il rischio era ancora minore all'epoca etrusca, ma non vedo il nesso con libertà e norme a tutela dei consumatori odierni, che vivono in un contesto di mercato. A meno che non si voglia rinnegare quest'ultimo nelle sue storture odierne -e potremmo anche avere diversi punti in comune da dibattere davanti ad un salame fatto in casa ed una (meglio due) di rosso fatto come si deve- ma è un altro discorso.
Negli anni '30 (testimonianza diretta) la camomilla potevi procurartela con un giro in bici, il più delle volte senza rischiare di intossicarti come accade oggi. Son passati meno di cinque anni da quando mi sono intossicato mangiando prataioli e vesce raccolti in un pioppeto (evidentemente avvelenati per via di qualche trattamento alle piante).
@Puddu Però negli anni '30 la camomilla sfusa era vendibile, per legge, solo in farmacia e quella confezionata doveva avere volumi ben precisi e limitati per accedere al libero commercio! Ed il vendibile in erboristeria in Italia è tuttora normato da un regio decreto del 1931, perchè nessuno da allora ha provveduto a varare una legge (esistono proposte, ma mai varate).
Restando nel seminato delle piante officinali e dei loro usi terapeutici, proprio l'assenza di normative ha portato e porta tutt'ora il consumatore ad essere esposto a ricche vetrine di illusioni vendute a caro prezzo (non a caso, con gli stessi mezzi di marketing del settore cosmetico, pensateci). Meno controlli e meno leggi sono la prassi del Far West (ed il settore salutistico lo è, e lo è stato da sempre), dipende dalla morte di cui si vuole morire.
La mia impressione è che troppa regolamentazione privi della libertà. Un pezzetto alla volta, ovviamente, in modo che non si noti. Ma provate a ripensare come stavano le cose anche solo trent'anni fa, quando certi regolamenti non erano neppure ancora in previsione...
Ora sembra d'essere disegni su un foglio a quadretti: tutti incasellati entro forme e misure precise e inderogabili (a meno che si sia il disegnatore, nel qual caso tutto è lecito). E le cose, da questo punto di vista, vanno rapidamente peggiorando.
Già negli anni '80 mio nonno (morto da circa vent'anni) era solito raccontarmi che, se si aveva cura di non esporsi in particolari situazioni "sensibili", si era molto più liberi negli anni '30, quando i controlli erano meno rigorosi e le leggi meno pervasive, particolarmente nelle località di campagna e di montagna. Da allora sono passati quasi trent'anni. Ora capisco cosa intendeva dirmi. E aveva ragione.
@13
Ogni volta non mi pare, ma c'è senz'altro da fare una seria autocritica.
Spesso c'è un sito "pilota" che viene ripreso senza dedicare tempo ad ulteriori indagini.
Si fa praticamente come i "grandi fratelli".
Ed influenzando pure loro.
L'articolo sul Corriere non brilla di esattezza.
In Francia, prima è stata soppressa la laurea in erboristeria e successivamente tutti i diplomi assimilati. Successivamente sono state vietate nel 2009 molte commercializzazioni. In pratica le licenze di vendita di estratti di ortica o equiseto ad esempio, tra i piu usati anche in fitoterapia, sono di competenza al 99% dell'industria farmaceutica e all'1% di qualche farmacista che ancora "perde tempo" a fare preparati del genere.
Il risultato è che c'è un mercato a-legale di questi preparati e che vengono vendute sotto altre forme, non lavorate.
Quando ci accorgeremo che le nostre democrazie non sono altro che oligarchie competitive composte da banchieri, pochi industriali e figuranti, beh sarà troppo tardi.
Sviluppate sistemi di scambio locale, gratuiti, prima che anche il gratuito sia messo fuori-norma (in Francia è già cosi' per tutte le semenze di ogni ordine e grado).
A questo punto verrebbe da chiedersi, cui prodest? Che guadagno ci traggono i vari siti (disinformazione.it, luogocomune, scienzamarcia, ecc ecc) a fare ogni volta allarmismo sul nulla?
@ 11: buon articolo di oggiscienza
Il mio link segnalato (10) indirizza su un doc con risposta piuttosto precisa (e meno digeribile ) alle richieste di chiarimenti pervenute da parte di professionisti, erboristi ecc......
In effetti il Corriere di oggi ha fatto fare il proverbiale salto sulla sedia anche a me. Ma dare una scorsa alla normativa, che è disponibile in rete in italiano era cosi' oneroso? E' evidente che si parla di prodotti che vogliono dichiararsi "farmaci". La nota FEI, invece e nonostante siano parte in causa nel processo, mi pare ben più chiara e competente dei miei interventi (grazie Alessandro e Weissbach), che in materia di giurisprudenza avanzo per logica e buonsenso, non certo per competenze legali.
A margine: della questione ha trattato anche Oggi Scienza (http://oggiscienza.wordpress.com/2010/10/06/di-tutta-l%E2%80%99erba-un-fascio/)
Provo a metterere l'ultima volta 'sto link( già tentato due volte):
http://www.naturaliter.org/2010/10/01/erbe-medicinali-illegali-dal-1-aprile-2011-facciamo-chiarezza/
Anch'io mi sono precipitato qui per segnalare l'articolo del Prof. Bruni, che è fonte molto seria, e sono stato preceduto di un soffio...
Questo blog è esperto (per me che sono profano) di erbe ed erboristeria, è un buon punto di partenza a mio avviso:
http://meristemi.wordpress.com/2010/10/06/appelli-contrappelli-cappelli-e-cappellate/
Ma chi è il primo esportatore mondiale di erbe medicinali....per caso la Cina?
quindi saremo costretti alla "camomilla carbonara" !
Evvai: più stringono le maglie più sistemi sfuggiranno al loro controllo!
Ho annusato anch'io a lungo la direttiva, ma nemmeno io riesco a capire.
La vera assurdità sta nel fatto che la gente dotata di raziocinio e pensiero non riesca a comprendere le leggi alle quali deve obbedire. Mai provato a leggere la Gazzetta Ufficiale?
Mi sembra il sintomo di un'abissale crisi istituzionale e sociale. Con tutto il rispetto per l'arnica, credo che sia questo il problema su cui dovremmo discutere
Infatti, #2, anche a me la faccenda ricorda tanto il fantomatico codex, per questo vorrei una risposta definitiva. Ma temo che non riusciremo nell'intento... ;-)
non solo è un attentato alla salute, ma anche la dimostrazione di come il parlamento europeo sia schiavo degli interessi miliardari delle case farmaceutiche, di quelle alimentari, delle banche, insomma servo di tutti tranne i cittadini tante volte non l'avessimo ancora capito!!!!!!
Solo a me ricorda quando gli stessi lolsiti si stracciarono le vesti per il codex alimentarius?
L'avevo letto anch'io, e anche a me sembrava una cosa impossibile per come la raccontano in Rete. Speriamo che qualche leguleio ci illumini... perché se le cose stanno davvero così è un attentato alla salute...
alle 14:18
Fabio Pancrazi
Nella direttiva 2004/24/CE del parlamento europeo ed al suo successivo emendamento 2004/27/CE in materia di “medicinali vegetali tradizionali” si descrive “LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE SEMPLIFICATA” ammessa per quei prodotti medicinali vegetali che “godono di una tradizione lunga e costante” che ne garantisce e certifica con l’uso la qualità, la sicurezza e l’efficacia. Si tratta in effetti di un canale semplificato (meno costoso ma comunque oneroso per alcuni produttori) per ottenere l’autorizzazione alla vendita e che dovrebbe venire incontro proprio a quelle piccole aziende che altrimenti verrebbero penalizzate.
Per il momento comunque pare che le nostre aziende preferiscano continuare a vendere i loro preparati a base di erbe secondo altre registrazioni:
1) come “integratore alimentare” (con un claim, una dichiarazione, attualmente permessa in Italia, di efficacia assimilabile a quella di un farmaco oppure senza, se l’EFSA, European Food Safety Authority, molto probabilmente, bloccherà ogni claim attribuito ad alimenti più per intenti di marketing che per effettiva validità scientifica).
2) come “dispositivo medico”, un prodotto cioè che “non eserciti l’azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi”. Le normative richiedono al produttore una serie di informazioni circa la qualità della produzione o della manifattura ma non una garanzia di efficacia e nel caso della Classe I è sufficiente un’autocertificazione, mentre per le altre classi è previsto un controllo *sulla fabbricazione e sulla sicurezza ma non sull’efficacia* da parte di un ente preposto. Diciamo che questa classe può diventare a breve lo stratagemma di mercato per abbinare il termine “medico” e non “alimentare” anche a prodotti di derivazione erboristica, senza dover necessariamente dimostrarne a priori l’efficacia secondo criteri medico-farmaceutici. Ma ci si può immaginare che lo stesso metro di EFSA verrà, prima o poi, applicato anche in questo settore, su scala comunitaria.
Certo si protranno sempre produrre e vendere integratori alimentari e dispositivi medici "vegetali" (secondo le loro normative e registrazioni) ma credo che se si vorrà dire che un alimento fa bene, bisognerà produrre dati che lo provino. In caso contrario il prodotto potrà essere venduto tranquillamente ma senza vantarne proprietà benefiche per la salute!
Se quindi un’azienda desiderasse attribuire a un suo prodotto fitoterapico proprietà medicinali e definirlo, registrarlo e PUBBLICIZZARLO come farmaco, benché vegetale, sarebbe assoggettata alla direttiva del parlamento europeo e successive correzioni.
Se un giorno vorranno farlo, credo che ad alcune ditte (soprattutto erboristiche) convenga registrare i “farmaci vegetali tradizionali” con un marchio indirizzato esclusivamente alle farmacie: io ho depositato HERBIS.